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Laura Locatelli. Caso di positività del test antidoping effettuato in occasione del
Campionato Europeo Master
di Pilsen il 17.7.2012

In data 17 agosto 2012 la FIPL riceveva un avviso di “adverse analytical finding” (“non
negatività”) del test in oggetto.
Il referto circa la molecola rintracciata nel campione di urina analizzato presso il
Laboratorio WADA di Colonia, riportava “Chlortalidone”. Del che non veniva data
comunicazione poiché è consuetudine garantire la privacy dell’interessato/a fino a
sentenza passata in giudicato.
Nelle more temporali consentite dall’avviso di cui sopra, la FIPL provvedeva ad inoltrare
tempestivamente presso l’ Anti-Doping Hearing Panel (ADHP) dell’IPF una memoria
difensiva particolarmente dettagliata poiché trattasi del terzo caso di positività ad un
diuretico.
L’accusa.
L’articolo 2.1.1 dell’IPF Antidoping Rules non lascia dubbi in merito: l’Atleta è sempre e
direttamente responsabile di ogni sostanza introdotta nel proprio organismo. La sola
presenza di “sostanza proibita” di cui all’elenco del WADA CODE dà luogo a positività
assoluta. Quindi nessuna obiezione può essere portata a discarico nel caso di “non
negatività” (adverse anlytical finding).

La difesa.
La FIPL trasmetteva all’ADHP la memoria difensiva in discorso, nella quale si accettava
incondizionatamente il risultato del test, rinunciando al B test.
In seguito nella memoria difensiva proposta dalla FIPL,
1) si sottolineava che all’Atleta, nel precedente caso di positività del 2004 veniva raccomandato di utilizzare altre sostanze ammesse o di sospendere l’attività
sportiva. All’epoca la sostanza ritrovata e dichiarata al momento del test,
dichiarazione ritenuta all’epoca ininfluente, era idroclorotiazide (sostanza
proibita): una delle due molecole del medicinale Moduretic.

2) Si sottolineava ancora, e se ne dava ampia prova documentale, che l’Ospedale di Melegnano certificava e prescriveva l’uso del Moduretic attesa l’elevata condizione
pressoria “aspecifica” dell’apparato circolatorio dell’Atleta;
3) Si dava conto all’ ADHP che dal 2006 anno della riammissione alle competizioni,
l’Atleta ha fatto uso esclusivamente di prodotti erboristici i quali, unitamente a
notevoli e continui sacrifici dietetici, consentivano di tenere la condizione pressoria
nell’ambito di “border line”;
4) Si sottolineava inoltre che l’Atleta era stata sottoposta a partire dal 2006, a 7 test antidoping di cui uno in campo nazionale e 6 in campo internazionale. Tutti i test erano risultati negativi; 5) Si faceva inoltre osservare che la molecola rintracciata ora, il Chlortalidone,
avrebbe rappresentato uno svantaggio per l’Atleta in quanto questa molecola
provoca un’importante deplezione del potassio, elemento fondamentale della
contrazione muscolare. Quindi l’Atleta non aveva, eventualmente, assunto la
sostanza per incrementare le proprie capacità atletiche;

6) Si sottolineava ancora con forza che l’Atleta era perfettamente in peso (60,670kg) e che non aveva necessità assoluta di scendere di categoria, poiché era intenzione dell’Atleta di stabilire il record mondiale di stacco unificato M1 e M2, cat. 63kg; 7) Si faceva rilevare che il diuretico non aveva assolto alla funzione di “agente
mascherante” le sostanze anabolizzanti, poiché le stesse non erano state ritrovate
nel campione di urina;
8) Si poteva quindi ritenere al di là di ogni ragionevole dubbio che l’Atleta era
entrata in contatto con il Chlortalidone inconsapevolmente e probabilmente
attraverso i prodotti erboristici dei quali, specie nei mesi di maggio, giugno e
luglio, aveva fatto largo uso;

9) La FIPL chiedeva inoltre all’ADHP di valutare opportunamente il peso del “doping da stimolanti o anabolizzanti” rispetto al peso dell’infrazione da “diuretico”.
La sentenza
L’ADHP trasmetteva il 5 settembre la sentenza direttamente dalla sede WADA di
Montreal, Ontario.
Il Panel dava conto di tutta la documentazione allegata alla memoria difensiva ed in
particolare veniva valutata positivamente l’accettazione incondizionata del risultato del
test. Si dava inoltre atto all’Atleta di aver cercato altre vie terapeutiche volte alla soluzione
del problema pressorio ed in particolare si dava una valutazione positiva al numero dei
test effettuati.
L’ADHP tuttavia, non poteva non applicare il combinato disposto dell’art. 2.1.1 e
dell’art.10.7.3 alla luce di quanto previsto dall’art. 10.4 dell’IPF Antidoping Rules.
dell’art. 2.1.1 si è già detto più sopra; l’art. 10.7.3 prevede, per la terza infrazione, una squalifica da 8 anni alla squalifica a vita, da graduare in base alla gravità o ripetitività dell’infrazione, da valutare in base all’art. 10.4.
Laura Locatelli, veniva sottoposta ad un periodo di squalifica di 10 anni nelle sue qualità di
Atleta, Arbitro e/o Coach.
La Segreteria IPF trasmetteva, come d’uso, all’ADHP tutti i documenti relativi a Laura
Locatelli (precedenti infrazioni) ed alla FIPL (in pratica i report annuali sulle gare e
sull’organizzazione del powerlifting in Italia, trasmessi da questa Presidenza alla
Segreteria IPF).
L’ADHP, nell’esaminare tale documentazione, rilevava l’importante ruolo svolto da Laura
Locatelli in seno alla FIPL e garantiva con apposita sentenza agli atti di questa
Federazione la possibilità a Laura Locatelli “of continuing to work for and within FIPL”.
Pur nel quadro di infrazione al Regolamento Antidoping dell’IPF, il quale deriva
direttamente dal WADA CODE, questa clausola eccezionale se non unica nel panorama
dell’IPF, riconosce un implicito valore a tutta la tesi difensiva presentata dalla Federazione
all’ ADHP.
Inoltre il riferito ADHP, tenendo conto delle osservazioni proposte dalla FIPL,
rilevava
che l’Atleta non aveva assunto, seppur involontariamente, il diuretico per
incrementare le proprie capacità atletiche.
Era quindi implicitamente accolta la tesi proposta dalla FIPL per la quale esiste “de facto”
un valore assolutamente differente fra la positività da stimolanti ed anabolizzanti (che
incrementano fraudolentemente le capacità atletiche) e la positività per uso inappropriato o
involontario di diuretico.
Il Presidente
Sandro ROSSI

Source: http://www.powerliftingitalia-fipl.it/documenti/2012/comunicazione_adoping_ll.pdf

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