Bollettino
Settimanale Anno XXIII - n. 47 Pubblicato sul sito www.agcm.it SOMMARIO AS1097 - BANDO DI GARA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI TRATTAMENTI DI DIALISI EXTRACORPOREA PREDISPOSTO DA CONSIP PS8920 - FUTURE BAY-MANCATA CONSEGNA MERCE Avviso di adozione di provvedimento di chiusura del procedimento PS9198 – GIMA S.R.L.S. – COMMERCIO ON LINE Avviso di avvio di procedimento istruttorio SI732 - VINCENZO DE LUCA - VICE MINISTRO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI – CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO PER INCOMPATIBILITA’ ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA AS1097 - BANDO DI GARA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI TRATTAMENTI DI DIALISI EXTRACORPOREA PREDISPOSTO DA CONSIP
Ministro dell’Economia e delle Finanze
Con riferimento alla richiesta di parere formulata ai sensi dell’art. 22 della legge n. 287/90 dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze, concernente le bozze del bando di gara e del relativo
disciplinare per la fornitura in service di trattamenti di dialisi extracorporea, predisposti dalla
Concessionaria Servizi Informatici Pubblici – CONSIP S.p.A., si comunica che l’Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 3 settembre 2013, ha ritenuto che le
previsioni contenute in tali bozze siano sostanzialmente conformi agli orientamenti espressi da
questa Autorità in materia di bandi di gara predisposti da CONSIP1.
In ogni caso, l’Autorità si riserva di valutare gli esiti della gara, ove nel corso del suo svolgimento
emergano elementi suscettibili di configurare illeciti anticoncorrenziali.
1 Cfr., in particolare, il parere del 30 gennaio 2003, AS251 - Bandi predisposti dalla Concessionaria servizi informatici pubblici-CONSIP S.p.A.
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PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE PS8920 - FUTURE BAY-MANCATA CONSEGNA MERCE Avviso di adozione di provvedimento di chiusura del procedimento
L’AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
Informativa di adozione del provvedimento di chiusura del procedimento, ai sensi dell’articolo 19,
comma 2, del Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e
comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie (di seguito, Regolamento), in
relazione al procedimento PS/8920 – Future Bay – Mancata consegna merce.
Il citato procedimento si è concluso con il provvedimento n. 24535, adottato dall’Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato in data 2 ottobre 2013 e pubblicato sul Bollettino settimanale
dell’Autorità n. 43 del 4 novembre 2013, con il quale è stata deliberata la scorrettezza delle
pratiche commerciali contestate alla Parte, Adamante S.r.l., con la comunicazione di avvio prot. n.
La pubblicazione del presente avviso sul Bollettino settimanale dell’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato, viene effettuata ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 6, comma 2
del Regolamento, attesa la mancata ricezione di riscontri al tentativo di trasmissione a mezzo
Raccomandata A.R., della comunicazione della decisione prot. n. 0049551 del 28 ottobre 2013.
Nel caso di specie, infatti, la Parte è risultata sconosciuta all’indirizzo risultante dalla visura
Per qualsiasi comunicazione indirizzata all’Autorità, relativa al caso in questione, si prega di citare
la Direzione Energia e Industria della Direzione Generale Tutela del Consumatore ed il riferimento
PS9198 – GIMA S.R.L.S. – COMMERCIO ON LINE Avviso di avvio di procedimento istruttorio
L’AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
Informativa di avvio dell’istruttoria, in ragione del numero elevato di istanze di intervento
pervenute, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento sulle procedure istruttorie in materia
di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie (di
seguito, Regolamento) in relazione al procedimento PS9198 – GIMA S.r.l.s. – Commercio on line.
I. LA PARTE
GIMA Società a responsabilità limitata semplificata, in qualità di professionista ai sensi dell’art.
18, lett. b), del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni, recante
“Codice del Consumo”. La società opera nel settore del commercio on line attraverso i siti web
identificati dai nomi a dominio tecnomirage.it e esseashop.it.
II. LE PRATICHE COMMERCIALI
La società GIMA S.r.l.s., nell’esercizio della propria attività, avrebbe posto in essere pratiche
commerciali scorrette consistenti: A) nel diffondere informazioni non veritiere circa la
disponibilità e i tempi di consegna dei prodotti offerti on line attraverso i propri siti Internet,
nonché nell’invitare all’acquisto di prodotti ad un determinato prezzo, senza rivelare l’esistenza di
prevedibili ragioni ostative alla fornitura degli stessi al prezzo pubblicizzato, entro un periodo e in
quantità ragionevoli in rapporto al prodotto, alla natura e alle modalità della promozione ed al
prezzo cui i prodotti vengono offerti; B) nell’opporre difficoltà di varia natura ai consumatori,
rispetto all’esercizio di taluni loro diritti contrattuali; C) nel diffondere informazioni non veritiere
in relazione ai contenuti e/o alle modalità di esercizio di taluni diritti contrattuali dei consumatori.
III. AVVISO
Mediante il presente avviso si informano i soggetti interessati che abbiano presentato istanza di
intervento ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento che, con comunicazione del 28 ottobre 2013,
Prot. n. 0049505, è stato avviato un procedimento istruttorio nei confronti del Professionista, volto
ad accertare l’eventuale violazione degli articoli 20 e 21, comma 1, lettere b) e g), 22, comma 1,
23, lettera e), 24 e 25, lettera d) del Codice del Consumo.
Si informa, inoltre, che i soggetti interessati hanno facoltà di intervenire nel procedimento in corso,
inoltrando apposito atto, debitamente sottoscritto, contenente gli elementi indicati nell’articolo 10
Per qualsiasi comunicazione indirizzata all’Autorità, relativa al procedimento in questione, si
prega di citare la Direzione Energia e Industria della Direzione Generale Tutela del Consumatore
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CONFLITTO DI INTERESSI SI732 - VINCENZO DE LUCA - VICE MINISTRO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI – CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO PER INCOMPATIBILITA’ Provvedimento n. 24618
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 28 novembre 2013;
SENTITO il Relatore Presidente Giovanni Pitruzzella;
VISTI gli artt. 2, comma 1, lettera a) della legge n. 215/2004 e 13, comma 3, del decreto legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ai sensi del quale “fermo restando quanto previsto dalla legge 20 luglio 2004, n. 215, e successive modificazioni, le cariche di deputato e di senatore, nonché le cariche di governo di cui all’articolo 1, comma 2, della citata legge n. 215 del 2004, sono incompatibili con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali aventi, alla data di indizione delle elezioni o della nomina, popolazione superiore a 5.000 abitanti”;
VISTO il Regolamento concernente “Criteri di accertamento e procedure istruttorie relativi all’applicazione della legge 20 luglio 2004, n. 215, recante norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi”, adottato dall’Autorità con delibera del 16 novembre 2004 (di seguito
VISTO il D.P.R. 3 maggio 2013, con il quale il dott. Vincenzo De Luca è stato nominato
Sottosegretario di Stato alle infrastrutture e ai trasporti;
VISTA la dichiarazione relativa alle situazioni di incompatibilità, pervenuta il 30 luglio 2013, nella
quale il dott. De Luca ha comunicato di ricoprire la carica elettiva di sindaco del comune di
Salerno, informando l’Autorità che il “Consiglio comunale ha attivato la procedura di incompatibilità di cui alla legge n. 148/2011 ai sensi dell’art. 69 del TUEL 267/2000”;
VISTA la richiesta di informazioni che l’Autorità ha inviato all’interessato in data 13 agosto 2013;
VISTE le risposte fornite dal dott. De Luca in data 28 agosto e 11 settembre 2013;
VISTA la propria delibera del 18 settembre 2013, con la quale l’Autorità, in relazione alla mancata
cessazione dell’incompatibilità pendente, ha disposto l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 6
della legge n. 215/2004 e dell’art. 8 del Regolamento, per violazione dell’art. 2, comma 1, lettera
a) della legge n. 215/2004 e dell’art. 13, comma 3, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, fissando il termine per la conclusione del
VISTA la comunicazione delle risultanze istruttorie, inviata e notificata all’interessato in data 24
ottobre 2013, nella quale, ai sensi dell’art. 14, comma 3 del Regolamento, veniva fissato il termine
di conclusione degli accertamenti al 13 novembre 2013, concedendo contestualmente 15 giorni per
la presentazione di memorie o documenti;
VISTA la memoria conclusiva presentata dalla Parte in data 25 novembre 2013, successivamente
alla scadenza del termine di 15 giorni fissato dal Collegio nella precedente comunicazione del 24
VISTA l’istanza della Parte, di proroga del termine di conclusione del procedimento, pervenuta in
CONSIDERATO che, alla data del presente provvedimento, il dott. De Luca non ha ancora
provveduto a risolvere l’incompatibilità pendente e che la carica di sindaco risulta tutt’ora iscritta
all’Anagrafe degli amministratori locali e regionali, presso il Ministero dell’Interno;
I. Premessa 1. Il dott. Vincenzo De Luca è stato nominato Sottosegretario di Stato alle infrastrutture e ai
trasporti con D.P.R. del 3 maggio 2013, previa delibera del Consiglio dei Ministri del 2 maggio
2013, giurando nelle mani del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo la procedura di cui
all’art. 10, comma 1, della legge n. 400/1988.
2. Con la medesima delibera, il Consiglio dei Ministri ha avviato il procedimento di nomina del
Sottosegretario De Luca a Vice Ministro alle infrastrutture e ai trasporti, ai sensi dell’art. 10,
comma 3, della citata legge n. 400/1988. Tale procedura non si è tuttavia perfezionata, poiché,
secondo l’iter previsto dal citato art. 10, comma 3, ai fini della nomina (che avviene mediante
Decreto del Presidente della Repubblica), è necessario che al soggetto interessato siano attribuite
“deleghe relative ad aree o progetti di competenza di una o più strutture dipartimentali ovvero di più direzioni generali. In tale caso la delega, conferita dal Ministro competente, è approvata dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri”. Deleghe che, nella
specie, non sono state finora conferite dal competente Ministro.
3. Con la dichiarazione prevista dall’art. 5, comma 1, della legge n. 215/2004, resa il 30 luglio
2013 in seguito a formale sollecito degli uffici, la Parte ha confermato di ricoprire la carica elettiva
di sindaco del comune di Salerno, informando altresì l’Autorità che il “Consiglio comunale ha attivato la procedura di incompatibilità di cui alla legge n. 148/2011 ai sensi dell’art. 69 del 4. In data 13 agosto 2013, l’Autorità ha formalmente invitato il dott. De Luca a rendere note, entro
il termine di 30 giorni, le modalità con le quali lo stesso intendesse risolvere l’incompatibilità fra
la carica di sindaco e quella di Sottosegretario di Stato, tenuto conto che, ai sensi dell’art. 13,
comma 3, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n.
148, “fermo restando quanto previsto dalla legge 20 luglio 2004, n. 215, e successive modificazioni, le cariche di deputato e di senatore, nonché le cariche di governo di cui all’articolo 1, comma 2, della citata legge n. 215 del 2004, sono incompatibili con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali aventi, alla data di indizione delle elezioni o della nomina, popolazione superiore a 5.000 5. L’interessato, con nota dell’11 settembre 2013, si è limitato a comunicare che la questione era
all’attenzione del Consiglio comunale che, nella seduta del 2 settembre 2013, aveva deciso di
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consultare la Commissione Consiliare Permanente “Statuto”, al fine di esprimere “il relativo parere in argomento, riservando, all’esito, le successive determinazioni di questo consesso”. 6. In relazione alla mancata cessazione dell’incompatibilità, l’Autorità ha ritenuto sussistenti i
presupposti per l’avvio del presente procedimento, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 215/2004 e
dell’articolo 8 del Regolamento, per violazione dell’art. 2, comma 1, lettera a) della legge n.
215/2004 e del menzionato art. 13, comma 3, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, fissando il termine per la conclusione dello stesso al 30
7. In costanza del procedimento come sopra avviato, il dott. De Luca non ha provveduto a quanto
necessario ai fini della cessazione dell’incompatibilità (l’incarico di sindaco di Salerno risulta
tutt’ora iscritto all’Anagrafe degli amministratori locali e regionali, presso il Ministero
8. L’Autorità, in data 22 ottobre 2013, valutata la non manifesta infondatezza delle proposte
formulate dalla Direzione Conflitto di Interessi, ha autorizzato l’invio alla Parte della
comunicazione delle risultanze istruttorie. Ai sensi dell’art. 14, comma 3, del Regolamento,
l’Autorità ha altresì fissato la data di conclusione degli accertamenti al 13 novembre 2013,
assegnando alla Parte il termine di 15 giorni per la produzione di eventuali memorie o documenti.
9. La Parte ha presentato all’Autorità le proprie deduzioni solo in data 25 novembre 2013. 10. Successivamente, in data 28 novembre, il dott. De Luca ha inviato all’Autorità un’istanza di
proroga del termine di conclusione del procedimento, rivolta a consentire allo stesso di presentare
un documentazione integrativa, con particolare riferimento alla corrispondenza intercorsa con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e Presidenza del Consiglio dei Ministri;
II. Le risultanze istruttorie 11. La sussistenza dell’incarico di sindaco del comune di Salerno risulta provata in via
documentale dalla dichiarazione prodotta dal dott. De Luca nell’ambito degli obblighi di
comunicazione previsti dall’art. 5, comma 1, della legge n. 215/2004 ed è stata confermata nella
memoria difensiva presentata all’Autorità del 25 novembre 2013.
12. Il dott. De Luca risulta tuttora iscritto quale sindaco del comune di Salerno all’Anagrafe degli
amministratori locali e regionali, presso il Ministero dell’Interno.
III. Le argomentazioni della Parte 13. La memoria difensiva presentata dalla Parte in data 25 novembre 2013 fa valere, in primo
luogo, il mancato perfezionamento della procedura di nomina a Vice Ministro per le infrastrutture
e i trasporti. In merito, il dott. De Luca, ritiene che l'attribuzione delle deleghe sia “elemento costitutivo dell'atto di nomina, con la conseguenza che fino a quando il procedimento di nomina risulta privo di tale attribuzione deve considerarsi in uno stadio di mera aspettativa della sua 14. Secondo la Parte, “tale è precisamente, all'attualità, lo status giuridico dello scrivente che in data 3 maggio ha prestato giuramento nelle mani del Presidente del Consiglio, controfirmando per accettazione l'atto di nomina, ma che non ha ancora ricevuto alcuna delega per l'effettivo esercizio della funzione. Tale circostanza è di specifico rilievo anche in ordine al prospettato profilo d'incompatibilità in oggetto. Come è noto, secondo consolidati indirizzi giurisprudenziali, confermati anche dalle più recenti pronunce in materia della Corte Costituzionale, nonché alla luce della più recente evoluzione legislativa di settore, lo status d'incompatibilità è volto ad evitare cumuli di cariche che ne pregiudicano il proficuo e funzionale esercizio. In tale contesto è proprio l'aspetto funzionale che assume prevalenza nei confronti di valutazioni volte alla tutela di altri profili. Ed è del tutto evidente come l'incompatibilità della funzione ne presuppone l'effettiva 15. Sulla base delle considerazioni che precedono la Parte sostiene che, in presenza del mancato
conferimento delle deleghe, “non può configurarsi un munus pubblico” perché “il Vice Ministro non è componente di nessun organo collegiale, a differenza dei ministri che partecipano al relativo consiglio. Ne consegue che unico veicolo attributivo del munus è rappresentato dall'attribuzione di deleghe da parte degli organi ad esso sovraordinati, ossia il Ministro ed il Consiglio dei Ministri, secondo lo schema legale disciplinato dalla legge n. 81/2001”. Inoltre, non appare
ragionevole e conforme ai principi dell'ordinamento “pretendere che il titolare di cariche pubbliche, per rimuovere l'incompatibilità, debba esercitare il diritto di opzione al buio. Tale, infatti, è la condizione dello scrivente, cui non è ancora dato conoscere quali debbano essere le attribuzioni inerenti la carica di Vice Ministro”. Tanto considerato, ad avviso della Parte la
vicenda in esame andrebbe più correttamente configurata, come “uno status d'incompatibilità solo potenziale, ma non ancora effettiva”. 16. Le suddette argomentazioni possono essere estese, ad avviso della Parte, anche alla carica di
Sottosegretario di Stato (rivestita comunque dallo stesso dott. De Luca a prescindere dal
perfezionamento o meno della nomina a Vice Ministro), per la quale sussiste analogo regime
d'incompatibilità con quella di sindaco, ai sensi della normativa prima richiamata. Secondo il dott.
De Luca, infatti, “anche per sostanziare il munus del Sottosegretario valgono le medesime considerazioni innanzi esposte. L'unica differenza attiene solo il profilo dimensionale delle attribuzioni esercitate, che la legge prevede più ampie per la carica di Vice Ministro, dovendo riferirsi ad ambiti dipartimentali, ovvero ad una pluralità di direzioni generali”.
IV. Considerazioni in diritto 17. In via preliminare, si osserva che l’istanza di Parte, di proroga del termine di conclusione del
procedimento, acquisita in data 28 novembre 2013, non può essere accolta perché, in primo luogo,
tardiva. Peraltro, il Collegio ha tenuto conto della memoria difensiva, del 25 novembre 2013, nella
quale la Parte non ha esposto la necessità di produrre documentazione integrativa. Si rileva,
ancora, che l’acquisizione della corrispondenza intercorsa con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri appare irrilevante ai fini della decisione da
assumere - con conseguente assenza dei presupposti per concedere la richiesta proroga (sia pur
tardivamente presentata) - in quanto è stato accertato (né la circostanza è revocata in dubbio
neanche dalla Parte) che il dott. De Luca, per effetto del D.P.R. 3 maggio 2013 e del giuramento
prestato quale Sottosegretario di Stato alle infrastrutture e ai trasporti, ha effettivamente assunto la
carica di Sottosegretario di Stato; circostanza, questa, idonea, di per sé, come emerge chiaramente
dalle considerazioni che seguono, ad integrare gli estremi della fattispecie disciplinata dall’art. 2,
comma 1, lettera a) della legge n. 215/2004 e dall’art. 13, comma 3, del decreto legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2001, n. 148.
18. Ciò premesso, va ricordato che, a decorrere dalla presente legislatura, i titolari di cariche
governative, come individuati dall’art. 2, comma 1, della legge n. 215/2004, non possono ricoprire
la carica di sindaco in un comune con più di 5.000 abitanti, ai sensi dell’art. 13, comma 3, del
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decreto legge n. 138 del 2011 (convertito con legge n. 148/2011). Tale disposizione, che ha
implicitamente modificato la lettera a) dell’art. 2, comma 1, della legge n. 215 del 2004, prevede
che “fermo restando quanto previsto dalla legge 20 luglio 2004, n. 215, e successive modificazioni, le cariche di deputato e di senatore, nonché le cariche di governo di cui all’articolo 1, comma 2, della citata legge n. 215 del 2004, sono incompatibili con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali aventi, alla data di indizione delle elezioni o della nomina, popolazione superiore a 5.000 19. Con riferimento alle cariche monocratiche elettive sopra indicate, le cui elezioni sono state
svolte prima della data di entrata in vigore della citata norma, è di recente intervenuto il decreto
legge 21 giugno 2013, n. 69, convertivo con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che,
all’art. 29 bis, prevede: “le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 3, primo periodo, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, non si applicano alle cariche elettive di natura monocratica relative ad organi di governo di enti pubblici territoriali con popolazione tra 5.000 e 20.000 abitanti, le cui elezioni sono state svolte prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto”. Quest’ultima norma non trova
applicazione al caso di specie perché, nonostante il dott. De Luca sia stato eletto sindaco di
Salerno in data anteriore all’entrata in vigore del decreto legge n. 138/2011, il comune presso cui
ricopre tale incarico ha un numero di abitanti superiore a 20.000 unità.
20. Il dott. De Luca, nelle memorie difensive presentate all’Autorità, sostiene comunque
l’inapplicabilità dell’incompatibilità relativa alla propria posizione di sindaco, assumendo il
mancato perfezionamento della procedura di nomina a Vice Ministro per le infrastrutture e i
trasporti - derivante dalla mancata attribuzione delle deleghe di cui all’art. 10, comma 3 della legge
n. 400/88 - nonché, per le medesime ragioni, il mancato incardinamento nella posizione di
Sottosegretario di Stato, di cui al D.P.R. 3 maggio 2013. L’incompatibilità prevista dalla legge non
assumerebbe, pertanto, il carattere dell’effettività ma rappresenterebbe un evento soltanto
eventuale, identificandosi, fintanto che non si siano prodotti tutti i presupposti necessari, come
una incompatibilità allo stato “potenziale”. Stesse argomentazioni sono richiamate dalla Parte con
riferimento alla carica di Sottosegretario di Stato.
21. Tale tesi difensiva non può essere condivisa, quanto meno in relazione al conferimento
dell’incarico di Sottosegretario di Stato, di cui il dott. De Luca è stato investito con D.P.R. 3
22. L’attribuzione delle deleghe è, in effetti, un elemento costitutivo del procedimento di nomina a
Vice Ministro, ai sensi dell’art. 10, comma 3, della legge n. 400/1988, secondo il quale, il titolo di
Vice Ministro può essere attribuito a non più di dieci sottosegretari “se ad essi sono conferite deleghe relative ad aree o progetti di competenza di una o più strutture dipartimentali ovvero di più direzioni generali”. In tale caso “la delega, conferita dal Ministro competente, è approvata dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri”. In tale
procedimento il conferimento di poteri delegati è elemento costitutivo del “titolo” di Vice
Ministro, unitamente al necessario pre-requisito di base, costituito dalla carica di Sottosegretario di
Stato, nell’ambito della quale la qualifica di Vice Ministro rappresenta un rafforzamento
funzionale, identificato in una più ampia ed incisiva responsabilizzazione politica ed operativa
fissata nelle deleghe, oggetto di specifica approvazione da parte del Consiglio dei Ministri
nell’ambito del procedimento di nomina.
23. Nella procedura di nomina dei sottosegretari di Stato (figura ugualmente incompatibile ai sensi
dell’art. 2, comma 1, della legge sul conflitto di interessi), non è, invece, prevista alcuna
preventiva attribuzione di deleghe. Per l’assunzione della carica è, infatti, sufficiente il
perfezionamento del relativo atto di nomina, unitamente al successivo giuramento, ai sensi dell’art.
10, commi 1 e 2, della legge n. 400/1988, che così dispongono: “i sottosegretari di Stato sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro che il Sottosegretario è chiamato a coadiuvare, sentito il Consiglio dei Ministri”. “Prima di assumere le funzioni i sottosegretari di Stato prestano giuramento nelle mani del Presidente del Consiglio dei Ministri con la formula di cui all'articolo 24. Secondo il tenore letterale della norma, ai fini della titolarità della carica di Sottosegretario di
Stato e delle funzioni ad essa correlate, l’attribuzione delle deleghe è un evento ulteriore ed
eventuale che non incide sul perfezionamento dell’atto di nomina: i sottosegretari, in assenza delle
deleghe, assumono comunque la funzione di governo e la titolarità dei poteri di cui all’art. 10,
commi 3 e 4, della legge n. 400/1988 (coadiuvano il Ministro e possono intervenire, quali
rappresentanti del Governo, alle sedute delle Camere e delle Commissioni parlamentari, sostenere
la discussione in conformità alle direttive del Ministro e rispondere ad interrogazioni ed
25. Anche la legge sul conflitto di interessi prende in considerazione il giuramento come elemento
fondativo dell’ingresso nella relativa qualifica e nelle connesse responsabilità, dal momento che,
per i soggetti indicati nell’art. 1, comma 2, della legge (fra i quali anche i sottosegretari di Stato),
indica tale atto quale momento a decorrere dal quale il titolare di carica risulta sottoposto al regime
delle incompatibilità ivi previsto ed è conseguentemente obbligato a far cessare “gli incarichi e le funzioni indicati dal comma 1” (art. 2, comma 3, della legge n. 215/2004).
26. Alla luce di tale quadro normativo, non può essere condivisa la contraria tesi sostenuta nelle
memorie difensive, secondo la quale, in assenza delle deleghe, alla vicenda in esame andrebbe
riconosciuto “uno status d'incompatibilità solo potenziale, ma non ancora effettiva”. Si deve
diversamente ritenere che, ai sensi della legge n. 400/1988, l’attribuzione delle deleghe da parte
del Ministro sia un atto successivo e non necessario per l’acquisizione della funzione, non
suscettibile, pertanto, di escludere l’effettività dell’incarico né di sollevare il titolare dall’obbligo
di rispettare i divieti introdotti dalla legge sul conflitto di interessi.
27. In conclusione, con riguardo alla situazione del dott. De Luca, il regime delle incompatibilità
di cui alla legge n. 215/2004 trova comunque applicazione, a prescindere dal fatto che non si sia
concluso l’iter di nomina a Vice Ministro. Ciò perché lo stesso dott. De luca, per effetto del D.P.R.
3 maggio 2013 e del giuramento prestato quale Sottosegretario di Stato alle infrastrutture e ai
trasporti, ha comunque assunto il relativo incarico di governo, incompatibile con la carica di
sindaco del comune di Salerno, ai sensi degli artt. 1, comma 2 e 2, comma 1, lettera a) della legge
n. 215/2004 e dell’art. 13, comma 3, del decreto legge n. 138 del 2011 (convertito con legge n.
L’Autorità, tutto ciò premesso e considerato:
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che la carica di sindaco del comune di Salerno, ricoperta dal Sottosegretario di Stato alle
infrastrutture e ai trasporti, dott. Vincenzo De Luca, è incompatibile ai sensi dell’art. 2, comma 1,
lettera a) della legge n. 215/2004 e dell’art. 13, comma 3, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
La presente delibera sarà comunicata al soggetto interessato, inviata ai Presidenti del Senato della
Repubblica e della Camera dei Deputati e pubblicata nel Bollettino dell’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato. Il provvedimento sarà altresì trasmesso al Consiglio comunale di
Salerno, secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 1, lettera a) della legge n. 215/2004.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art.
135, comma 1, lettera b) del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104), entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento
stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi
dell’articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente delle Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199,
entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.
Autorità garante della concorrenza e del mercato Coordinamento redazionale Redazione
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